Normativa Leggi Decreti del presidente della repubblica, del Ministro ... - Delibere, Regolamenti, Ordinanze, Circolari

Normativa Nazionale   Normativa  Leggi









D. 29/03/2006 n. 109

• che, nell'ambito delle procedure poste in essere dal comune di Fiumicino con il supporto del CIRF per la realizzazione del piano particolareggiato concernente l'attuazione del programma degli interventi della zona M1 di detto PRG, sono state riportate le «infrastrutture per lo svincolo autostradale di collegamento all'autostrada A12 Roma-Civitavecchia» e che il piano particolareggiato è stato approvato con delibera consiliare 12 aprile 2001 n. 44;

• che il citato comune, con delibera del consiglio comunale 6 marzo 2002, ha ratificato l'accordo di programma siglato l'11 febbraio 2002 tra la regione Lazio e il Comune stesso e che consente l'attuazione del programma degli interventi per la realizzazione dell'interporto, nel frattempo inserito nel primo programma delle infrastrutture strategiche e successivamente incluso nella menzionata intesa generale quadro tra Governo e Regione;

• che quindi il piano particolareggiato dell'interporto, sul quale l'Assessorato regionale per le politiche dell'ambiente - Dipartimento ambiente e protezione civile aveva formulato - qualificandolo «progetto preliminare, con nota 4 gennaio 2001 n. 119, pronuncia di compatibilità ambientale con prescrizioni, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996, era comprensivo dell'opera all'esame;

• che al procedimento finalizzato alla realizzazione del complesso degli interventi previsti per l'interporto Roma-Fiumicino è stata data pubblicità attraverso l'avviso di deposito in libera visione al pubblico degli elaborati progettuali su alcuni quotidiani, sull'albo pretorio e sui tabelloni per pubbliche affissioni e che in merito al contenuto di detti elaborati non sono pervenute osservazioni;

• che con decreto 3 aprile 2002 il presidente della regione Lazio ha approvato ed adottato, ai sensi dell'art. 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, il menzionato accordo di programma con il comune di Fiumicino per «Interporto Roma Fiumicino in località le Vignole, variante al PRG vigente da zona H - Agro Romano - sottozona H3 - Agro Romano vincolato, a zona in parte zona M - sottozona M1 - attrezzature di servizi pubblici generali e in parte zona F - ristrutturazione urbanistica - sottozona F1»; e che l'accordo stesso è stato pubblicato sul B.U.R.L. in data 30 aprile 2002;

• che successivamente la Giunta regionale con deliberazione del 26 febbraio 2003 ha autorizzato la sottoscrizione di un accordo di programma per l'approvazione della «Variante al P.R.G. vigente per le aree ricadenti nel territorio del comune di Roma e interessate dal progetto concernente la piattaforma logistica di Fiumicino»;

• che in data 17 aprile 2003 il comune di Fiumicino e il C.I.R.F. S.p.a. hanno stipulato la convenzione urbanistica richiamata in premessa per dare attuazione al citato piano particolareggiato ed agli atti ed intese ad esso relativi;

• che, nell'ambito degli accordi di cui alla citata convenzione con il C.I.R.F., il comune di Fiumicino ha fatto sviluppare il progetto definitivo dell'opera, sottoponendolo all'approvazione di «Autostrade per l'Italia S.p.a.», ottenuta il 15 giugno 2004, e dell'ANAS S.p.a., conseguita il 2 luglio 2004;

• che il comune di Fiumicino ha approvato, con prescrizioni, detto progetto nell'ambito della conferenza di servizi indetta in data 8 luglio 2004 e che si è poi perfezionata il 6 ottobre 2004 con l'acquisizione del parere favorevole del comune di Roma;

• che in sede di conferenza dei servizi è stato acquisito anche il parere favorevole dell'ufficio V.I.A. della regione Lazio, parere con il quale è stata confermata la pronuncia di compatibilità ambientale resa in sede di esame del piano particolareggiato dell'intero interporto;

• che il comune di Fiumicino ha trasmesso il progetto come sopra approvato alla regione Lazio che ha rilevato il carattere pubblico dell'opera in esame, in quanto svincolo di supporto all'intera piastra logistica comprendente l'interporto e, intendendo qualificarsi a tutti i titoli quale «soggetto aggiudicatore», ha sottoposto il progetto stesso all'esame di congruità tecnico-economica del comitato regionale per i lavori pubblici, che, ai fini suddetti, ha reso parere favorevole in data 2 agosto 2004, con nota n. 4901;

• che, pertanto, proceduto alla nomina del responsabile unico del procedimento, la regione Lazio, d'intesa con i comuni interessati e in qualità di soggetto aggiudicatore, ha presentato, con nota 18 ottobre 2004 n. 180122/2D/00, istanza al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per il finanziamento dell'opera - per un importo di 18.009.446,78 - a valere sui fondi della c.d. «legge obiettivo» (la citata legge n. 443/2001);

• che l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e la dichiarazione di pubblica utilità sono state effettuate dal Comune;

• che pertanto il progetto definitivo è dotato delle autorizzazioni necessarie dal punto di vista della compatibilità ambientale, localizzazione urbanistica, pubblica utilità e vincolo preordinato all'esproprio, ottenute tramite le procedure ordinarie iniziate - come sopra esposto - antecedentemente all'entrata in vigore del citato decreto legislativo n. 190/2002 e concluse nel 2004;

• che la citata convenzione urbanistica stipulata tra il comune di Fiumicino e il C.I.R.F., all'art. 3, Opere di urbanizzazione, paragrafo 3), denominato «infrastrutture per lo svincolo autostradale e per il terminal ferroviario con relativo raccordo», prevede tra l'altro per il C.I.R.F. «l'obbligo, senza possibilità di scomputo, alla costruzione dello svincolo autostradale e cessione delle opere e delle relative aree alla Autostrade S.p.a. (o aventi causa)»;

• che con delibera di Giunta comunale 20 luglio 2005 n. 158, il comune di Fiumicino ha apportato i chiarimenti richiesti circa gli obblighi che il C.I.R.F. S.p.a. ha assunto in relazione alla citata convenzione urbanistica, chiarendo, in particolare, che per quanto riguarda la realizzazione sia dello svincolo autostradale - oggetto della presente istruttoria - che del raccordo al terminal ferroviario, il C.I.R.F. S.p.a. svolge un ruolo di mero soggetto promotore senza che siano posti a suo carico gli oneri relativi alla realizzazione di tali opere;

• che pertanto in data 19 settembre 2005 è stato stipulato l'atto integrativo alla citata convenzione urbanistica, con il quale si dà atto che il C.I.R.F. ha costituito «Interporto Romano S.r.l.», cui ha conferito il ramo d'azienda relativo alla realizzazione della piattaforma logistica dell'interporto, e che, tra l'altro, reca modifica del punto 3) dell'art. 3 della convenzione, la cui nuova formulazione prevede che il C.I.R.F. stesso, relativamente alle infrastrutture di collegamento alla rete viaria e ferroviaria, si qualifichi come mero soggetto promotore e si obblighi a promuovere la realizzazione delle due citate infrastrutture con finanziamenti pubblici;

• che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti rileva che l'infrastruttura all'esame supporterà anche la piastra logistica di Roma per gli interventi già realizzati (Cargo-City della Aeroporti di Roma S.p.a.) e per quelli da realizzare nell'area (Business Park, etc.) e propone di porre a carico della Regione l'onere di assicurare forme di partecipazione o comunque di utilizzo delle strutture interportuali agli altri operatori che ne facciano richiesta;

-sotto l'aspetto attuativo:

• che il soggetto aggiudicatore viene individuato nella regione Lazio;

• che la modalità prevista per l'affidamento dei lavori è l'appalto integrato;

• che preliminarmente alla pubblicazione del bando la Direzione generale infrastrutture procederà alla integrazione del progetto con la redazione dei necessari documenti di gara ai sensi dell'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999 n. 554, ed alla validazione delle documentazioni;

• che il tempo complessivo dall'espletamento delle attività progettuali ed autorizzative residue alla messa in esercizio dell'opera è stimato in venti mesi dalla data di pubblicazione del bando di gara;

• che il CUP attribuito al progetto all'esame è F51B01000060001;

-sotto l'aspetto finanziario:

• che il costo complessivo dell'intervento è quantificato in 18.009.446,78 euro (rectius 18.009.446,88 euro), così articolati: Voce Importo Parziale Totale

- Lavori a gara: lavori a corpo lavori a misura 5.969.379,52 5.515.927,36 Totale 11.485.306,88

- somme a disposizione 3.787.073,82

- I.V.A. 2.737.066,18 Totale investimento 18.009.446,88

• che l'importo di cui sopra ricomprende l'effettuazione delle attività archeologiche richieste in sede di conferenza di servizi e da appaltare (92.810,40 euro) e opere di mitigazione ambientale per 143.801,25 euro;

• che le somme a disposizione includono 710.784,83 euro per le attività di progettazione esecutiva e di coordinamento della sicurezza nella fase di progettazione, nonchè per le attività di direzione lavori e di collaudo;

• che la stima dei lavori risulta fatta sulla base dell'elenco prezzi ANAS - aggiornamento 2002;

• che il quadro economico di progetto è stato revisionato in relazione alle esigenze della stazione appaltante quale soggetto pubblico;

• che il piano economico-finanziario non evidenzia rientri derivanti dalla gestione dell'opera, posto che lo svincolo stesso non sarà dotato di strutture di riscossione di pedaggio ed il passaggio sarà libero, come espressamente confermato nella relazione istruttoria aggiornata;

• che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sottolinea però come dalla realizzazione del raccordo scaturiscano benefici di varia natura, indotti sul territorio dallo svolgimento delle attività interportuali, ma di difficile e complessa quantificazione economica;

• che in definitiva il finanziamento pubblico per la realizzazione dell'infrastruttura stradale alla piastra logistica consentirà la piena estrinsecazione del piano di investimento dell'interporto, programmato sui prossimi quattro anni e coinvolgente un investimento privato di circa 500 Meuro, e comporterà, a regime, l'incremento dell'occupazione dell'area;

Delibera:

1. Concessione contributo.

1.1 Per la realizzazione dei lavori relativi all'intervento «HUB interportuale area romana - allaccio alla autostrada A12 Roma-Civitavecchia della viabilità ordinaria del comune di Fiumicino a supporto dell'interporto di Roma-Fiumicino» viene assegnato alla regione Lazio un finanziamento, in termini di volume di investimento, pari a 18.000.000 euro. L'onere relativo è imputato sul quinto limite di impegno quindicennale di cui all'art. 13 della legge 166/2002, come rifinanziato dalla legge n. 350/2003, decorrente dal 2006: la quota annua di contributo non potrà comunque superare l'importo di 1.577.000 euro.

1.2 L'effettiva erogazione del contributo è subordinata alla realizzazione di almeno un primo stralcio funzionale delle opere interne dell'interporto: la relativa verifica sarà effettuata a cura della Regione, che provvederà a dare tempestiva comunicazione dell'avvenuta realizzazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e alla segreteria di questo comitato.

1.3 La regione Lazio provvederà ad assicurare forme di partecipazione o comunque di utilizzo delle strutture interportuali agli altri operatori che ne facciano richiesta, fissando, per quanto di propria competenza, i criteri di determinazione delle tariffe interportuali.

2. Disposizioni finali.

2.1 Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvederà ad assicurare, per conto di questo comitato, la conservazione dei documenti componenti il progetto definitivo approvato con la presente delibera.

2.2 Il suddetto Ministero provvederà a svolgere le attività di supporto intese a consentire a questo comitato di espletare i compiti di vigilanza sulla realizzazione delle opere ad esso assegnati dalla normativa citata in premessa, tenendo conto delle indicazioni di cui alla delibera n. 63/2003 sopra richiamata.

2.3 In relazione alle linee guida esposte nella citata nota del coordinatore del Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere, il bando di gara per l'affidamento della progettazione esecutiva e della realizzazione dell'opera dovrà contenere una clausola che - fermo restando l'obbligo dell'appaltatore di comunicare alla stazione appaltante i dati relativi a tutti i sub-contratti, stabilito dall'art. 18, comma 12, della legge 19 marzo 1990 n. 55, e successive modifiche ed integrazioni - ponga adempimenti ulteriori rispetto alle prescrizioni di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998 n. 252, e intesi a rendere più stringenti le verifiche antimafia, prevedendo, tra l'altro, l'acquisizione delle informazioni antimafia anche nei confronti degli eventuali sub-appaltatori e sub-affidatari indipendentemente dai limiti d'importo fissati dal citato decreto del Presidente della Repubblica n. 252/1998, nonchè forme di monitoraggio durante la realizzazione dei lavori: i contenuti di detta clausola sono specificati nell'allegato 1, che forma parte integrante della presente delibera. Roma, 29/03/2006 Il Presidente Berlusconi Il segretario del CIPE Baldassarri Registrata alla Corte dei conti il 26/07/2006 Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 5 Economia e finanze, foglio n. 138 ALLEGATO Clausola antimafia Contenuti della clausola antimafia, da inserire nel bando di gara, indicati dal comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere di cui ai DD.II. 14 marzo 2003 e 8 giugno 2004. L'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998 n. 252, prevede l'acquisizione di informazioni antimafia, oltre che nei confronti del soggetto appaltatore, anche nei confronti dei subcontraenti quando l'importo del subappalto superi i limiti di valore precisati al comma 1 dello stesso art. 10, mentre l'art. 18, comma 12, della legge 19 marzo 1990 n. 55, come successivamente modificato e integrato, pone a carico dell'appaltatore l'obbligo di comunicare alla stazione appaltante i dati relativi a tutti i sub-contratti. La necessità di analoga estensione delle verifiche preventive antimafia, ad esse applicando le più rigorose informazioni del Prefetto, deriva dalla constatazione della particolare pericolosità, sotto il profilo del rischio di infiltrazione criminale, dei subappalti e dei cottimi, nonchè di talune tipologie esecutive attinenti a una serie di prestazioni (trasporto e movimento terra, noli a caldo e a freddo, ecc.) comunque ricorrenti nella fase realizzativa a prescindere dalla finalizzazione dell'intervento (di tipo viario, ferroviario, acquedottistico, ecc.). Pertanto nel bando di gara per l'appalto dei lavori di cui al progetto definitivo approvato con la presente delibera dovrà essere inserita apposita clausola che, oltre all'obbligo di conferimento dei dati relativi a tutti i sub-contratti di cui al citato art. 18 della legge n. 55/1990 preveda che:

 

Pagina 2/3 - pagine: [1] [2] [3]

 



Normativa Italiana | Privacy, Disclaimer, © | Contact

2008-2011© Valid CSS! Valid HTML 4.01 Transitional